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Specie esotiche invasive. Obbligo di denuncia entro il 31 agosto

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di Redazione #Casalgrande twitter@ERgaiaitaliacom #Ambiente

 

La Regione Emilia Romagna ha reso noto che il 31 agosto è obbligatorio denunciare da parte di privati il possesso di esemplari di Tartaruga palustre americana (Trachemys scripta) e di altri animali da compagnia che appartengono alle specie esotiche invasive di interesse unionale, quali ad esempio anche alcuni scoiattoli.

La denuncia di possesso è obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, che adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1143/2014 sulle specie esotiche invasive; queste, infatti, con l’entrata in vigore del decreto, non possono essere detenute, allevate, commercializzate, cedute, scambiate, o poste in condizione di riprodursi e nemmeno rilasciate in ambiente.

I possessori di animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive, non utilizzati a scopo commerciale, possono continuare a custodirli fino a fine vita a condizione di denunciarne il possesso al Ministero dell’Ambiente entro i termini stabiliti dal decreto e di adottare opportune misure per impedire la fuga degli animali e per impedirne la riproduzione.

Per la denuncia basta compilare, con l’eventuale aiuto del proprio veterinario, un modulo apposito e inviarlo al Ministero dell’Ambiente. L’attestazione dell’invio, tramite PEC, fax o raccomandata, autorizza automaticamente il proprietario a continuare a detenere il proprio animale da compagnia. La ricevuta della PEC, fax o raccomandata attesta l’avvenuta denuncia.

La Regione si sta adoperando per individuare centri nei quali, in alternativa al possesso, i cittadini potranno conferire i loro animali, in una struttura idonea che garantisca l’impossibilità alla fuga e alla riproduzione e al contempo il mantenimento nel rispetto delle regole per il benessere animale. E’ necessario sapere che  in nessun modo gli animali possono essere rilasciati nell’ambiente e che La violazione del divieto previsto dal Decreto-legge 230/2017, all’art. 6, comma 1, lettera h, (divieto di rilascio nell’ambiente) è un reato penale punibile con arresto fino a tre anni o ammenda da € 10.000 a € 150.000.

 

(26 luglio 2019)

©gaiaitalia.com 2019 – diritti riservati, riproduzione vietata

 


 

 

 




 

 

 

 

 




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